Art. 63.
(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte del convivente di fatto).

      1. In caso di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito, nell'individuazione del danno risarcibile alle parti superstiti si applicano gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.